Appena i lavoratori coatti raggiungevano le località di destinazione nel Reich veniva loro proibito l’utilizzo dei treni. Un decreto privò completamente della libertà di circolazione coloro che provenivano dalla Polonia e dall’Unione Sovietica. Fioccarono provvedimenti penali; arresti per “utilizzo illecito della ferrovia del Reich” erano all’ordine del giorno. Ai tedeschi era vietato vendere biglietti di trasporto a Polacchi e “Ostarbeiter”. Agli Europei Occidentali dopo la capitolazione della sesta armata tedesca a Stalingrado fu in un primo momento consentito l’utilizzo dei treni: i vertici nazionalsocialisti volevano coinvolgerli nella battaglia comune contro il “bolscevismo”. Ben presto, tuttavia, a causa dell’impiego sempre più frequente della ferrovia per scopi militari, questo privilegio venne meno.
Eccezioni al divieto di utilizzo erano previste nei seguenti casi:
- Trasporto dal lager al luogo di lavoro.
(quasi esclusivamente per lavoratori coatti presso le ferrovie):
Anche in questo le donne e gli uomini provenienti dall’Europa Orientale furono discriminati: non era loro consentito raggiungere i binari attraverso i normali tornelli d’accesso alla stazione insieme ai viaggiatori tedeschi, ma dovevano accedervi sotto sorveglianza attraverso gli ingressi per il personale. Sul treno dovevano prendere posto in vagoni separati e chiusi, oppure sulle piattaforme esterne dei vagoni normali.
- “Rimpatrio” dei lavoratori e delle lavoratrici permanentemente invalidi o in stato di gravidanza:
Questa prassi fu utilizzata soprattutto nei primi anni di guerra per alleggerire il sistema sociale tedesco e applicata spesso con metodi disumani: i malati non ricevevano cure e assistenza adeguate e non di rado morivano durante il tragitto. Ciò provocò reazioni indignate e amareggiate nei Paesi di origine.
- Trasporto negli istituti di detenzione:
Nelle carceri, nei campi di rieducazione e di concentramento e più tardi anche negli Außenkommando si arrivava quasi sempre in treno. In caso di detenzione in carcere i costi del trasporto e della detenzione stessa dovevano essere sostenuti dai lavoratori coatti; soltanto nel caso di detenzione in campi di rieducazione e di concentramento le spese si consideravano “compensate dalla prestazione di lavoro nel lager”.